
La richiesta di iscrizione all'Albo degli scrutatori può essere presentata da ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, in possesso del requisito dell'assolvimento degli obblighi scolastici.
La nomina degli scrutatori di seggio, in occasione di consultazioni elettorali, viene effettuata dalla Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) fra i nominativi iscritti nell'albo unico degli scrutatori, con l'integrazione di un numero di nominativi pari ai sorteggiati rinunciatari (art.9 - Legge 21.10.2005, n.270).
Per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Presenzano.
Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con pubblico manifesto invita gli elettori che desiderano essere iscritti nell'albo a farne apposita domanda entro il 30 di novembre.
La domanda non occorre rinnovarla ogni anno, in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione.
La nomina degli scrutatori di seggio e dei supplenti avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, mediante nomina da parte della Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto.
Requisiti
L'iscrizione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
Essere elettore del Comune;
Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:
i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
gli appartenenti alle forze armate in servizio;
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 1 L. 08/03/1989 n. 95 sostituito dalla L. 30/04/1999 n. 120; D.P.R. n. 30/03/1957 n. 361; D.P.R. n. 16/05/1960 n. 570; Circ. M.I. n. 166/99 del 13/09/1999